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STATUTO

 Denominazione e sede

 

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "CJAMPòN" con sede provvisoria in Campone di Tramonti di Sotto (Pn) località Grisa, con durata illimitata.

 

Scopi sociali

Art. 2 - L'Associazione ha per fini la valorizzazione dell’ambiente naturale e della persona umana. Intende promuovere la cultura ambientalista in tutti i suoi aspetti: alimentazione e medicina naturale; agricoltura biologica; attività all’aria aperta per la cura del corpo e dello spirito; escursioni naturalistiche e turismo rispettoso del territorio, interessato a conoscere gli aspetti ecologici che regolano l’ambiente naturale; recupero e rivitalizzazione del territorio montano; progetti di ricerca creativa ed artistica; interscambi culturali.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, a) il recupero del territorio attraverso la sistemazione ed il ripristino di sentieri montani, la pulizia dei boschi, il recupero delle strutture rurali e dei ricoveri di montagna, il monitoraggio ambientale; b) il turismo ecologico, promovendo: escursioni naturalistiche, trekking, itinerari per mountain bike, canoa, free climbing, escursioni a cavallo ecc.; seminari di studio dell’ambiente naturale e delle tradizioni locali; l’ospitalità dei visitatori occasionali, gruppi e scolaresche; attività ricreative ed artistiche, quali la lavorazione del legno e della terracotta, artigianato tradizionale ecc.; attività volte a rivitalizzare il territorio, quali manifestazioni musicali, teatro, danza, cinema; interscambi culturali; c) l’alimentazione e la medicina naturale; d) iniziative di solidarietà sociale.

 

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Art. 4 - Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale  svolgere le seguenti attività commerciali:

  1. a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati;
  2. b) partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
  3. c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali, sociali, ambientali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati;
  4. d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

 

Soci

Art. 5 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.

Per diventare socio dell'Associazione "Cjampòn" è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere la domanda con motivazione comunicata personalmente al richiedente. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.  I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci ed ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti, altre associazioni e altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, ad alcun titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

 

Art. 6 - La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di euro     5,00=, e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e con le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.  Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha diritto a rimborsi per i contributi versati. I soci espulsi ovvero i candidati che non sono stati accettati dal Consiglio Direttivo potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare per iscritto a tali soggetti la data della convocazione.

 

Patrimonio

Art. 8 - Il patrimonio dell'associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;

- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;

-          liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

 

Regolamento

Art. 9 - L'Associazione "Cjampòn" si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda  le modalità associative, il  diritto al voto e i criteri di ammissione a socio.

 

Quota sociale

Art. 10 - La quota associativa è nominativa e intrasmissibile.

 

Affiliazioni

Art. 11 - L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni anche a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere  a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

 

Assemblea dei soci

Art. 12 - L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo  partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea  sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione alla bacheca dell'associazione predisposta nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 2 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo.  All'Assemblea avranno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno  essere rilasciate a consiglieri o revisori.  Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

 

Esercizio finanziario

Art. 13 - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

 

Consiglio Direttivo

Art. 14  - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario Tesoriere e da quattro Consiglieri, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea dei soci, il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato purché in numero dispari. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee direttive approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.  Il Consiglio Direttivo  potrà  convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

 

Presidente

Art. 15 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

 

Durata cariche sociali

Art. 16 - Le cariche sociali avranno  la durata di 2 anni e saranno rieleggibili.

 

Bilanci

Art. 17 - Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

 

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 18 - Il presente statuto potrà  essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però,  essere modificati gli scopi dell'Associazione.

 

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci.  In tal caso sarà nominato un liquidatore.

 

Art. 20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

 

Norma finale

Art. 21 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

 

Stilato, approvato e sottoscritto in Campone, il 14 maggio 2002.